Si richiama l’attenzione a quanto espressamente indicato in questa circolare. I destinatari in indirizzo sono pregati di adempiere alle presenti disposizioni normative.
Normativa di riferimento: La materia dell’incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme:
- Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”
- Art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”
- Art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994
- CCNL-Scuola
- DPR 62/2013
- DPR 81/2023
- Sentenza Cass. civ., Sez. lavoro, n. 9801 del 11 aprile 2024
In particolare, l’art. 53 comma 1 del D. Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957 che vieta ai lavoratori pubblici l’esercizio di attività commerciali ed industriali, l’esercizio di professioni, l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro. Tuttavia, il medesimo art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ha introdotto un regime di incompatibilità relativa consentendo, in presenza di determinate condizioni sostanziali e procedimentali, sia il conferimento di incarichi diversi dai compiti d’ufficio da parte delle Amministrazioni ai propri dipendenti sia l’autorizzabilità di incarichi provenienti da soggetti terzi.
Riferimenti specifici per il caso di specie: La sentenza della Corte di Cassazione n. 9801 dell’11 aprile 2024, ha chiarito che, anche se l’art. 61 del d.P.R. n. 3 del 1957 esclude le società cooperative dall’ambito applicativo del divieto di esercitare attività incompatibili, tale esclusione non elimina l’obbligo per il lavoratore di richiedere l’autorizzazione al datore di lavoro per svolgere incarichi extraistituzionali. La Corte ha sottolineato che l’inosservanza di questo obbligo può costituire un illecito disciplinare, indipendentemente dal carattere retribuito o meno dell’attività svolta.
Autorizzazione incarichi e incompatibilità: Il comma 5 dell’articolo 53 riformato dalla legge n. 190 del 2012 prevede che il conferimento di incarichi e l’autorizzazione all’esercizio di incarichi provenienti da amministrazioni pubbliche diverse o da soggetti privati siano disposti dai rispettivi organi competenti, tenendo conto della specifica professionalità e delle potenziali situazioni di conflitto di interesse. Le disposizioni dell’art. 53 si applicano a tutti i dipendenti pubblici, con eccezioni specifiche per i dipendenti part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% e per altre categorie particolari.
Esclusione dei compensi: Sono esclusi i compensi derivanti da:
- Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- Utilizzazione economica di opere dell’ingegno e invenzioni industriali;
- Partecipazione a convegni e seminari;
- Incarichi con rimborso delle spese documentate;
- Incarichi svolti in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- Incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita;
- Attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Procedura di autorizzazione: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. L’amministrazione verifica l’assenza di situazioni di conflitto di interesse. In caso di inosservanza, il compenso deve essere versato all’amministrazione di appartenenza per incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti. La mancata autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento.
Incarichi e dipendenti part-time: Il comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità si applica anche ai dipendenti part-time, con eccezioni per specifiche categorie. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 comma 58 della legge n. 662/96, l’attività lavorativa subordinata aggiuntiva non può essere costituita con altra amministrazione pubblica.
Personale docente: Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né accettare impieghi alle dipendenze di privati o cariche in società aventi fine di lucro, salvo specifiche eccezioni. Previa autorizzazione del Dirigente scolastico, è consentito l’esercizio della libera professione, purché non pregiudichi l’attività docente e sia coerente con l’insegnamento impartito. È vietato impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.
Autorizzazione per docenti: I presupposti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio della libera professione includono:
- Esercizio di una libera professione;
- Autorizzazione del dirigente scolastico, verificando che non pregiudichi l’attività docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento.
Si invita tutto il personale a prendere visione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità e a presentare eventuali richieste di autorizzazione secondo le procedure indicate.
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