Terminologia in materia di disabilità

a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024

Si informa che il Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – con nota prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0007431.30-10-2024, richiamando la nota prot. n. 0001921 del 24-10-2024 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero per le disabilità, che si allega alla presente, invita, per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR., le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado del territorio a conformarsi alla terminologia in materia di disabilità come aggiornata dall’art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 che si riporta integralmente:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  1. la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
  2. le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
  3. le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b. sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
  4. le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

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