Cosa fa
La D.S.G.A. svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Firma tutti gli atti di sua competenza.
L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
II DSGA appartiene al personale ATA e ne segue la disciplina. Ne discende che il DSGA. può essere destinatario di attività e prestazioni aggiuntive, conferite dalla Dirigente Scolastica, e per lo svolgimento delle medesime deve essere retribuito con compensi accessori, poichè le attività e prestazioni in questione non appartengono ai compiti rientranti nelle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza.
Queste attività e prestazioni possono essere costituite da un impegno eccedente l’orario d’obbligo o da impegni che ne aumentano le funzioni e conseguenti responsabilità (intensificazione di prestazioni lavorative).
L’unica eccezione posta dall’art. 3 della Sequenza contrattuale del 25/07/2008, che ha sostituito l’art. 89 del CCNL sottoscritto 29/11/07, consiste nel fatto che le prestazioni eccedenti l’orario di servizio del DSGA non possono essere a carico del fondo dell’istituzione scolastica.
Infatti, ai sensi del citato articolo: “Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE , da Enti o Istituzioni pubbliche (MIUR e Uffici periferici) e private da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di Istituto”.
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