DSGA – Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Adonella Arpaio

Cosa fa

La D.S.G.A. svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Firma tutti gli atti di sua competenza. 

L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

II DSGA appartiene al personale ATA e ne segue la disciplina. Ne discende che il DSGA. può essere destinatario di attività e prestazioni aggiuntive, conferite dalla Dirigente Scolastica, e per lo svolgimento delle medesime deve essere retribuito con compensi accessori, poichè le attività e prestazioni in questione non appartengono ai compiti rientranti nelle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza.

Queste attività e prestazioni possono essere costituite da un impegno eccedente l’orario d’obbligo o da impegni che ne aumentano le funzioni e conseguenti responsabilità (intensificazione di prestazioni lavorative).

L’unica eccezione posta dall’art. 3 della Sequenza contrattuale del 25/07/2008, che ha sostituito l’art. 89 del CCNL sottoscritto 29/11/07, consiste nel fatto che le prestazioni eccedenti l’orario di servizio del DSGA non possono essere a carico del fondo dell’istituzione scolastica.

Infatti, ai sensi del citato articolo: “Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE , da Enti o Istituzioni pubbliche (MIUR e Uffici periferici) e private da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di Istituto”.

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