Organo di Garanzia

Ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura

Cosa fa

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da cinque membri:

  • la Dirigente Scolastica (o un suo delegato), che lo presiede;
  • un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
  • due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto;
  • un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto;
  • il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell’alunno/a che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di Istituto stesso.

L’Organo di Garanzia resta in carica per l’intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo decadenza/perdita del diritto di far parte dell’Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, alunni) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

Il genitore componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.

Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

L’alunno/a componente dell’Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta a turno da un componente dell’organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti o alunni.

La competenza dell’Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono:

  • prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
  • evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d’istituto;
  • esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.

L’Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni.

L’ammissibilità del ricorso è legata a:

  • aspetti non presi in esame durante l’accertamento;
  • carenza di motivazione;
  • eccesso della sanzione.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’Organo collegiale di competenza, che ha l’obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

Le mancanze alle regole della disciplina, sono fissate dal regolamenti del Consiglio d’istituto, con la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta degli alunni, che comportano, di conseguenza, l’irrogazione di sanzioni, correlate alle infrazioni, da parte dell’organo competente.

Vi sono cinque gradi di sanzione:

  1. Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica, le quali devono essere definite e individuate dal regolamento d’istituto e in essi vanno stabiliti gli organi competenti ad irrogarle;
  2. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg., le quali sono adottate dal Consiglio di classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti (compresi studenti e genitori);
  3. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 gg. le quali sono adottate dal Consiglio d’istituto;
  4. Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente fino al termine dell’anno scolastico, le quali sono adottate dal Consiglio d’Istituto;
  5. Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale, o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, le quali sono adottate dal Consiglio d’Istituto.

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia Interno alla scuola, il quale e tenuto ad esprimersi nei successivi 10 giorni.

L’Organo di Garanzia di cui sopra decide anche su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di cui al DPR 235/07.

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